Affittare una seconda cosa può sicuramente essere un buon modo per avere un'entrata aggiuntiva, in termini economici. Anche perché le opzioni sono molteplici, da declinare a seconda della volontà e del contesto. E fra le possibilità, c'è il contratto di locazione a canone libero: Fabio Bonomi, professionista di Mediatori Group, ne ha illustrato le peculiarità.
“I contratti di locazione abitativi a canone libero sono quelli in cui le parti risultano libere di decidere autonomamente l'importo del canone che l'inquilino corrisponderà al proprietario – le sue parole - spetta dunque alla volontà delle parti fissare il canone del contratto, ma la durata minima è stabilita dalla legge: si tratta di quattro anni iniziali, cui si aggiungono altri quattro anni in virtù di un rinnovo automatico.
Per tale ragione si parla spesso di “contratto 4+4”. E poi? “Una volta trascorsi gli otto anni, il contratto di locazione viene rinnovato automaticamente per un nuovo periodo di quattro anni alle stesse condizioni, a meno che una delle parti coinvolte comunichi l'intenzione di recedere dall'accordo – ha spiegato - il contratto di locazione a canone libero è un tipo di contratto di locazione abitativa non transitorio fra un soggetto locatore che mette a disposizione un immobile ad un soggetto conduttore dietro pagamento di un canone, liberamente concordato dalle parti”. Il famoso “canone libero”, appunto”:
In parole povere, il proprietario di casa e l’inquilino possono concordare fra loro l’entità dell’affitto, a patto di rispettare la normativa in merito alla durata del contratto e la tipologia di immobili prevista per questo tipo di locazione. Quali immobili sono esclusi dal contratto a canone libero? “Non tutti gli immobili possono essere messi in affitto con un contratto a canone libero. La normativa vigente infatti esclude le unità immobiliari di pregio presenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, immobili predisposti per l’edilizia popolare pubblica, immobili di villeggiatura ed unità immobiliari non accatastate come abitazioni – ha aggiunto Bonomi - l’uso abitativo dovrà essere comprovato dal certificato di agibilità e dall’attestato di prestazione energetica rilasciato da un professionista abilitato ed in corso di validità, pena la nullità dell’accordo fra le parti”.
Qual è la differenza fra canone libero e canone concordato? “E’ possibile notare due differenze principali fra le due forme di contratto. Partendo dalla durata della locazione: il contratto a canone libero prevede come detto una durata minima di quattro anni iniziali, con possibilità di proroga per altri quattro – ha concluso – il canone concordato invece, secondo la normativa, non può avere una durata inferiore ai tre anni con proroga biennale di diritto alla scadenza. Il canone concordato si basa poi su quanto stabilito dagli accordi territoriali fra le organizzazioni dei proprietari e quelle dei conduttori, che indicheranno delle fasce minime e massime per il prezzo dell’affitto. Il vantaggio, per il proprietario di casa, è offerto da un regime fiscale particolarmente premiante che può ridurre notevolmente l’ammontare dalle tasse generate all'immobile nel secondo caso. Solo un professionista competente saprà consigliare di caso in caso il contratto più adatto a seconda dei casi”.
Non resta quindi che affidarsi alla professionalità degli agenti di Mediatori Group, che saranno in grado di indicare la strada migliore per ogni esigenza.