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Condominio: come tutelarsi dagli inquilini morosi?
18/05/2023 - 18/05/2023

Abbiamo chiesto al nostro professionista Mediatori Group, l' Avvocato Marco Bartoli alcuni consigli sul piano legale per tutelarsi da eventuali inquilini morosi all'interno di immobili condominiali.

Ecco a voi i suoi preziosi consigli in merito all'argomento:


Il proprietario che concede in locazione un’unità immobiliare sita in un condominio può incorrere nel rischio che il proprio inquilino si renda moroso, verso l’amministratore, per gli oneri condominiali.

A tale proposito, infatti, la legge suddivide i costi di gestione del condominio fra quelli spettanti al proprietario (es. per la manutenzione straordinaria, per il compenso dell’amministratore e per la polizza assicurativa sul fabbricato) e quelli invece a carico dell’inquilino.

Tuttavia, è bene subito precisare che l’amministratore di condominio non può agire per il pagamento direttamente verso l’inquilino, ma deve necessariamente rivalersi sul proprietario dell’immobile e, salvo che l’assemblea dei condomini non lo esoneri, è obbligato ad attivarsi per la riscossione degli oneri non pagati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio gestionale.

Nell’ipotesi in cui il proprietario abbia sanato verso il condomino il debito lasciato dall’inquilino moroso, ha la possibilità di rivalersi a sua volta su quest’ultimo per ottenere il pagamento di quanto pagato.

L’inquilino, a quel punto, ha due mesi di tempo per saldare il dovuto.

In caso contrario, il proprietario potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e, nel caso in cui il debito accumulato risulti superiore ad almeno il doppio del canone mensile di locazione, potrà anche chiedere lo sfratto per morosità dell’inquilino.

Naturalmente, vi sono anche dei termini entro i quali è necessario agire.

In particolare, il diritto del locatore al rimborso degli oneri condominiali si prescrive in due anni, e questo termine inizia a decorrere dal giorno in cui ha proceduto a inviare all’inquilino la richiesta di pagamento.

In ogni caso, se l’immobile locato è ad uso abitativo, la legge prevede per l’inquilino la possibilità di evitare lo sfratto, sanando la propria morosità in sede processuale.

Ciò significa che, ricevuta in notifica la citazione per la convalida dello sfratto, l’inquilino potrà - in sede di prima udienza – richiedere al Giudice la concessione di un termine (c.d. “di grazia”) per versare al proprietario sia gli oneri condominiali già scaduti che quelli a scadere, sia gli interessi e le spese processuali.

Tale facoltà è concessa all’inquilino per non più di tre volte nell’arco di un singolo quadriennio.

Avv. Marco Bartoli


Medaitori Group mette a disposizione dei propri clienti, professionisti qualificati in grado di poter dare assistenza in caso di eventuali problematiche come sopra indicate.

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